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Codice di Procedura Penale
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Art. 464-ter · Codice di Procedura Penale
Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari
2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 quater.
3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.
4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464 quater.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 464-ter
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