Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-sexies · Codice di Procedura Penale

Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova

1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 464-sexies

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