Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 464-septies · Codice di Procedura Penale
Esito della messa alla prova
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.
Versione precedente
(mostra)
(nascondi)
Fino al 29/12/2022
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 464-septies
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
