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Codice di Procedura Penale
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Art. 464-quinquies · Codice di Procedura Penale
Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova
2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 464-quinquies
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