Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale › Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova

Art. 464-novies · Codice di Procedura Penale

Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova

1. Nei casi di cui all'articolo 464 septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 464-novies

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