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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 460 · Codice Civile
Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 460 (1)
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