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Codice di Procedura Penale
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Art. 46 · Codice di Procedura Penale
Richiesta di rimessione
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 46
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