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Codice Civile
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Art. 46 · Codice Civile
Sede delle persone giuridiche
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 46
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