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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice Civile › Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni › Capo I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 458 · Codice Civile
Divieto di patti successori
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 458 (1)
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