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Codice Penale › Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente

Art. 452-bis · Codice Penale

Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 452-bis

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