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Codice Civile
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Art. 452 · Codice Civile
Mancanza, distruzione o smarrimento di registri
In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 452
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