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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 451 · Codice di Procedura Penale
Svolgimento del giudizio direttissimo
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato 438 ss. ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.
6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 451
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