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Codice Civile
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Art. 450 · Codice Civile
Pubblicità dei registri dello stato civile
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 450
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