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Codice di Procedura Penale
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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudice › Capo VIII - Rimessione del processo
Art. 45 · Codice di Procedura Penale
Casi di rimessione
1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.
Testo vigente
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