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Codice Civile
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Art. 45 · Codice Civile
Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.
L'interdetto ha il domicilio del tutore.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 45
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