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Codice di Procedura Penale
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Art. 447 · Codice di Procedura Penale
Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1- quater, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono.
3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.
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Fino al 29/12/2022
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