Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo XIII - Degli alimenti

Art. 446 · Codice Civile

Assegno provvisorio

Finché non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 446

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