Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo XIII - Degli alimenti

Art. 445 · Codice Civile

Decorrenza degli alimenti

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 445

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