Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

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Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudizio abbreviato

Art. 443 · Codice di Procedura Penale

Limiti all'appello

1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.
2. L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria.
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 443

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