Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro › Capo II - Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria

Art. 443 · Codice di Procedura Civile

Rilevanza del procedimento amministrativo

La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa
Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 443

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