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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro › Capo I bis - Delle controversie relative ai licenziamenti
Art. 441-quater · Codice di Procedura Civile
Licenziamento discriminatorio
Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 441-quater
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