Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro › Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 441 · Codice di Procedura Civile

Consulente tecnico in appello

Il collegio nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanzapuò adottare i provvedimenti di cui all'articolo 423.
Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 441

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