Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Penale

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Penale › Titolo I - Giudice › Capo VII - Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

Art. 44 · Codice di Procedura Penale

Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 44

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