Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Penale

Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica › Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 438 · Codice Penale

Epidemia

Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 438

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