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Codice di Procedura Civile
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Art. 436 · Codice di Procedura Civile
Costituzione dell'appellato e appello incidentale
La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.
Se propone appello incidentale l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 416.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 436
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