Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro › Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 433 · Codice di Procedura Civile

Giudice d'appello

L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla Corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.
Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 433

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