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Codice Civile
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Art. 432 · Codice Civile
Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
Si applica anche in questo caso, il primo comma dell'articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 432
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