Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia › Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale

Art. 431 · Codice Civile

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 431

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