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Codice di Procedura Penale
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Art. 430 · Codice di Procedura Penale
Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore
2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 430
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