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Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 43 · Codice di Procedura Penale
Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 43
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