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Codice del Processo Amministrativo
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Art. 43 · Codice del Processo Amministrativo
Motivi aggiunti
2. Le notifiche alle controparti costituite avvengono ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
3. Se la domanda nuova di cui al comma 1 è stata proposta con ricorso separato davanti allo stesso tribunale, il giudice provvede alla riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 70.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 43
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