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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 43 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all’articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all’adozione delle misure stabilite nell’allegato I.9.
3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.
4. Nell’allegato I.9 sono definiti:
a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
b) i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c) le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;
d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209
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