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Codice Civile
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Art. 428 · Codice Civile
Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto.
Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 428
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