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Codice di Procedura Civile
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Art. 427 · Codice di Procedura Civile
Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 427
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