Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 425 · Codice di Procedura Penale
Sentenza di non luogo a procedere
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.
Versione precedente
(mostra)
(nascondi)
Fino al 29/12/2022
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 425
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
