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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 425 · Codice di Procedura Civile
Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.
A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 425
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