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Codice di Procedura Penale
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Art. 424 · Codice di Procedura Penale
Provvedimenti del giudice
2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.
3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.
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