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Codice di Procedura Civile
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Art. 423 · Codice di Procedura Civile
Ordinanze per il pagamento di somme
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 423
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