Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro › Capo I - Delle controversie individuali di lavoro

Art. 423 · Codice di Procedura Civile

Ordinanze per il pagamento di somme

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art. 186 bis del c.p.c..
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 423

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