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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia › Capo II - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Art. 423 · Codice Civile
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Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o di inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Testo vigente
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