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Codice di Procedura Penale
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Art. 421-bis · Codice di Procedura Penale
Ordinanza per l'integrazione delle indagini
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1.
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