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Codice di Procedura Penale
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Art. 420-quinquies · Codice di Procedura Penale
Atti urgenti
2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell’articolo 420-quater.
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Fino al 29/12/2022
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