Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo II - Delle persone giuridiche › Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 42 · Codice Civile

Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 42

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