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Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 419 · Codice Civile
Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 419
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