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Codice Civile
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Art. 417 · Codice Civile
Istanza d'interdizione o di inabilitazione
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 417
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