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Codice di Procedura Penale
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Art. 410 · Codice di Procedura Penale
Opposizione alla richiesta di archiviazione
2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 410
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