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Codice di Procedura Penale
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Art. 41 · Codice di Procedura Penale
Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte o il tribunale può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.
3. Sul merito della ricusazione la corte o il tribunale decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 41 (2)
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