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Costituzione
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 41 · Costituzione
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 41 (1)
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