Lun, 12 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Testo vigente · aggiornato al 16/07/2026. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Penale › Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti › Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 408 · Codice Penale

Vilipendio delle tombe

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 408

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