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Codice di Procedura Penale
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Art. 407-bis · Codice di Procedura Penale
Inizio dell'azione penale. Forme e termini
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.
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