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Codice di Procedura Civile
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Art. 404 · Codice di Procedura Civile
Casi di opposizione di terzo
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 404
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